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Sez. 3, Sentenza n. 4618 del 05/09/1985 (Rv. 442079 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA "ALIUNDE" DELL'EVENTO - IRRILEVANZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LA PARTE COLPITA E QUELLA NON COLPITA DALL'EVENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442079-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - CONOSCENZA "ALIUNDE" DELL'EVENTO - IRRILEVANZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LA PARTE COLPITA E QUELLA NON COLPITA DALL'EVENTO - ESCLUSIONE.*

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. (sentenza n. 139 del 12 dicembre 1967 della Corte costituzionale) il termine di sei mesi per la riassunzione del processo (art. 305 cod. proc. civ.) incomincia a decorrere non dal giorno della morte del procuratore costituito, bensì dal giorno della conoscenza legale dell'evento interruttivo, a nulla rilevando che qualcuna delle parti abbia avuto notizia aliunde e senza che possa configurarsi una disparità di trattamento tra la parte che sia stata colpita e quella che non sia stata colpita dall'evento. (Conf 5629/84, mass n 437304; (Conf 2147/83, mass n 427002; (Conf 5840/82, mass n 423587).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)