diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1991 del 20/05/1975 (Rv. 375698 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - SUO IMPEDIMENTO - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375698-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - SUO IMPEDIMENTO - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n 139, la quale ha dichiarato la parziale illegittimita dell'art 305 cod proc civ, per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la prosecuzione o riassunzione anche nei casi regolati dall'art 301 cod proc civ (morte od impedimento del procuratore), deve ritenersi che, ove detti eventi interruttivi si verifichino, la riassunzione o prosecuzione del processo debba avvenire nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento e che tale conoscenza debba essere quella legale, risultante cioe da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, non essendo sufficiente la semplice conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito. (Conf 2993/72, mass n 360744; 142/72, mass n 355883).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)