Sez. U, Sentenza n. 2281 del 07/10/1967 (Rv. 329484 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI ED AGENTI DI FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO ECONOMICO - ART 1 RD N 148 DEL 1931 - VIGENZA - POTERE NEGOZIALE DELLE CONTRAPPOSTE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - EFFICACIA LIMITATA AI RISPETTIVI ADERENTI - SALVE LE PREVISIONI DELLA LEGGE N 741 DEL 1959.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI ED AGENTI DI FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - TRATTAMENTO ECONOMICO - ART 1 RD N 148 DEL 1931 - VIGENZA - POTERE NEGOZIALE DELLE CONTRAPPOSTE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - EFFICACIA LIMITATA AI RISPETTIVI ADERENTI - SALVE LE PREVISIONI DELLA LEGGE N 741 DEL 1959.*
La disposizione dell'art. 1 del R. d. 8 gennaio 1931, n. 148, sull'equo trattamento dei ferro-tramvieri e tuttora operante e da essa deriva il potere delle contrapposte organizzazioni sindacali di disciplinare l'aspetto retributivo del rapporto di lavoro del personale appartenente alla detta categoria. Tale potere va esercitato nei limiti entro i quali puo oggi estrinsecarsi la capacita negoziale delle attuali organizzazioni sindacali e, quindi, con efficacia limitata ai rispettivi aderenti, salva la eventuale estensione del contratto da loro stipulato giusta le previsioni della legge 14 luglio 1959, n. 741.*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)