Sez. 1, Sentenza n. 8002 del 20/06/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202924 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato | Imputato detenuto che rinuncia a comparire - Sospensione del dibattimento - Operatività della rinuncia anche per la nuova udienza fissata - Indicazione nella rinuncia della data dell'udienza - Irrilevanza - Fattispecie.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell'imputato
La rinuncia dell'imputato detenuto a comparire all'udienza dibattimentale opera anche per quella fissata successivamente a seguito di sospensione del dibattimento, e ciò pure nel caso in cui tale rinuncia sia stata specificamente indicata nella sua data. Ed infatti, il rinvio ad udienza fissa disposto nel corso del dibattimento si sostanzia in una sospensione e costituisce rinvio in prosecuzione, con la conseguenza che non vi è necessità né di un nuovo decreto di citazione né di una dichiarazione di rinuncia. Ed infatti, la conoscenza della nuova udienza deriva dall'annuncio verbale anche perché, come l'imputato detenuto che rinuncia a comparire, deve considerarsi presente e gli effetti della rinuncia a presenziare all'udienza, manifestata con espressa dichiarazione, permangono fino a che l'interessato revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza. (Nella fattispecie, l'imputato, dopo avere rinunciato a presenziare alle udienze del processo a suo carico, aveva dichiarato di volere partecipare al dibattimento ma in seguito, dopo avere preso parte ad alcune udienze, non era comparso perché, pur essendone stata disposta la traduzione, aveva di nuovo rinunciato con comunicazione agli organi competenti per la traduzione sicché per le successive udienze non era più stata disposta la sua traduzione dal carcere, il Supremo Collegio ha ritenuto rituale la celebrazione del dibattimento in sua assenza, in mancanza di una espressa ulteriore dichiarazione di volere presenziare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)