Sez. 2, Sentenza n. 14088 del 11/11/1999 Ud. (dep. 09/12/1999) Rv. 215182 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato detenuto rinunciante a comparire - Sospensione del dibattimento - Operatività della rinuncia anche per le udienze successive - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
Poiché la nozione processuale di udienza si riferisce alla durata giornaliera dell'attività svolta alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non può essere fatta coincidere con quella di dibattimento, la quale corrisponde a tutta la fase processuale attraverso cui ha luogo il giudizio, alla rinuncia dell'imputato detenuto ad essere presente in udienza non può attribuirsi, salvo che ciò non risulti espressamente, il significato di rinuncia a presenziare all'intero dibattimento; ne deriva che, ove il giudizio non si esaurisca nell'udienza alla cui partecipazione l'imputato ha rinunciato, il giudice ha l'obbligo, sanzionato a pena di nullità, di assicurarne l'intervento a quelle successive, disponendone la traduzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)