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Sez. L, Sentenza n. 2125 del 25/03/1986 (Rv. 445307 - 01)

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - CONTENUTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - CONTESTAZIONI DEL CONTENUTO SUGLI ELEMENTI DI FATTO MA NON ANCHE SULLA COMPETENZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445307-01

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - CONTENUTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - CONTESTAZIONI DEL CONTENUTO SUGLI ELEMENTI DI FATTO MA NON ANCHE SULLA COMPETENZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. la Competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale, la quale fissa l'oggetto della controversia, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi di fatto posti a fondamento della domanda medesima, senza porre in discussione la Competenza del giudice adito, possono aver rilievo soltanto al fine di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda, ma non possono incidere sulla Competenza del giudice adito. (V 6615/84, mass n 438157; (V 2769/84 mass n 434811).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)