Sez. 2, Sentenza n. 2769 del 07/05/1984 (Rv. 434811 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE "RATIONE MATERIAE" - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - NECESSITÀ - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE "RATIONE MATERIAE" - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - NECESSITÀ - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la materia del contendere va determinata anzitutto con riferimento alla domanda, cioè al contenuto della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa (peraltro liberamente qualificabili dal giudice sotto l'aspetto giuridico), mentre l'eccezione del convenuto può costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non può importare la esclusione di detta Competenza, già ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale della domanda stessa, essendo in particolare irrilevanti, agli indicati fini, le contestazioni, da parte del convenuto, dei fatti giuridici posti dall'attore a fondamento della pretesa azionata. (V 1630/81, mass n 412301; (V 527/79, mass n 396641).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)