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Sez. 2, Sentenza n. 4737 del 27/05/1987 (Rv. 453382 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE LEGALI FRA COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453382-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE LEGALI FRA COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - RIDUZIONE IN PRISTINO.*

Nell'ambito delle norme dei piani regolatori e, in generale, dei regolamenti locali, occorre distinguere quelle tendenti a soddisfare interessi di ordine generale, inerenti ad esigenze igieniche oppure alla tutela dell'estetica edilizia, e quelle che sono integrative del codice civile sulle distanze legali tra fabbricati (richiamate, cioè, dalle norme comuni contenute nel libro secondo, capo secondo, Sezione sesta del cod. civile), dalle quali ultime nasce immediatamente, accanto al vincolo di diritto pubblico, anche il diritto del privato a pretenderne l'osservanza, secondo l'estensione fissata dall'art. 872 cod. civ., con la riduzione in pristino. (V 4519/84, mass n 436414; (V 1015/83, mass n 425781; (V 1385/81, mass n 412020; (V 735/80, mass n 404185; (V 3353/73, mass n 367254; (V 1938/70, mass n 347961; (V 3348/69, mass n 343412; (V 20/69, mass n 337814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)