Sez. 5, Sentenza n. 14780 del 05/07/2011 (Rv. 618480 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 cod. civ. - Integrale ribaltamento dei ricavi ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 cod. civ., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all'inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure con strutture proprie, o con impiego di imprese terze, con la conseguenza che, qualora il consorzio, avendo ricevuto l'affidamento di un lavoro o di un servizio, fatturi al committente il valore pattuito per le prestazioni, ma riceva dall'impresa consorziata, che le ha eseguite, una fattura per un importo inferiore, si è in presenza di un'indebita, occulta, compensazione tra i ricavi del consorzio (che devono, invece, essere integralmente ribaltati alla consorziata) ed il rimborso delle spese da esso sostenute, senza che la differenza tra gli importi delle due fatturazioni possa giustificarsi in base all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto la provvigione ivi prevista ai fini del calcolo della base imponibile per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza (quale è il consorzio) acquista giuridica evidenza solo se ha una sua univoca e chiara rappresentazione, prima contabile e poi fiscale, nelle scritture del mandatario e del mandante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)