Sez. U, Sentenza n. 5274 del 11/10/1979 (Rv. 401864 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - ECCEZIONI CONSENTITE DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 - CONTROVERSIA RELATIVA ALLE SPETTANZE RETRIBUTIVE INERENTI AD UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - ECCEZIONI CONSENTITE DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 - CONTROVERSIA RELATIVA ALLE SPETTANZE RETRIBUTIVE INERENTI AD UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La controversia relativa alle spettanze retributive inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato attiene alla materia privatistica e deve ritenersi ricompresa nella 'materia civile e commercialè, per la quale e consentita la deroga alla giurisdizione italiana al di la dei limiti segnati dall'art 2 cod proc civ, secondo la convenzione di Bruxelles concernente la Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n 804. Ne consegue che, in ordine a tale controversia, la giurisdizione ben puo essere convenzionalmente attribuita ai giudici di uno stato contraente diverso da quello cui dovrebbe spettare in base alle comuni norme dell'ordinamento di appartenenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)