Sez. U, Sentenza n. 5776 del 03/11/1981 (Rv. 416486 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDEROGABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DEMANDATE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE CON ALMENO UNA DELLE PARTI DOMICILIATA NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEVOLUZIONE CONVENZIONALE ALLA COGNIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI UNO DEI PREDETTI STATI ANCORCHÉ DIVERSO DA QUELLO DEL PREDETTO DOMICILIO - LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDEROGABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DEMANDATE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE CON ALMENO UNA DELLE PARTI DOMICILIATA NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEVOLUZIONE CONVENZIONALE ALLA COGNIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI UNO DEI PREDETTI STATI ANCORCHÉ DIVERSO DA QUELLO DEL PREDETTO DOMICILIO - LEGITTIMITÀ.*
Ai sensi dell'art.17 della convenzione di Bruxelles sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, le controversie presenti o future inerenti ad un determinato rapporto giuridico, per il caso in cui almeno una delle parti sia domiciliata nel territorio di uno degli stati contraenti, possono essere convenzionalmente devolute alla cognizione esclusiva del giudice di uno dei predetti stati, ancorché diverso da quello del suddetto domicilio, in forza di un patto scritto, o verbale confermato per iscritto, il quale può essere contestuale al contratto costitutivo di detto rapporto, ovvero anche può intervenire in corso di esecuzione del contratto stesso. Tale principio non trova deroghe con riguardo alle controversie inerenti a rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che l'inderogabilità della Competenza territoriale nel rito del lavoro, prevista dall'art. 413 ultimo comma cod. proc. civ., opera per le cause demandate alla giurisdizione del giudice italiano, senza interferire sui criteri per l'attribuzione della giurisdizione medesima. (V 5274/79, mass n 401864).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)