Sez. U, Sentenza n. 6190 del 18/11/1982 (Rv. 423864 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PREVISIONE DI DEROGA CONVENZIONALE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESTENSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PREVISIONE DI DEROGA CONVENZIONALE ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - ESTENSIONE.*
La deroga convenzionale alla giurisdizione del giudice italiano, in favore di quella del giudice di uno degli stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), che sia stata pattuita ai sensi e nei modi di cui all'art. 17 della convenzione medesima, opera anche con riguardo alle controversie che l'ordinamento italiano devolve alla Competenza funzionale del giudice del lavoro (nella specie, in tema di rapporto di Agenzia), atteso che l'inderogabilità di tale Competenza vige nell'ambito delle cause spettanti alla cognizione del giudice italiano, senza interferire sui criteri di attribuzione della giurisdizione. (V 5776/81, mass n 416486; (V 5274/79, mass n 401864).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)