Sez. 1, Sentenza n. 128 del 24/01/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158160 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - DIREZIONE - POTERI - DEL GIUDICE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - ESTREMI E RAPPORTI.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - DIREZIONE - POTERI - DEL GIUDICE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - ESTREMI E RAPPORTI.*
Il giudice del dibattimento deve, a norma del secondo comma dell'art. 477 del codice di rito, disporre la trasmissione degli Atti al pubblico ministero solo se risulta dal dibattimento che il fatto ascritto all'imputato è diverso da quello enunciato nel provvedimento di rinvio a giudizio, mentre è dovere dello stesso giudice sviluppare e approfondire in ogni direzione il materiale probatorio, assumere nuove prove e procedere a nuova perizia, contestare al prevenuto reati concorrenti o circostanze aggravanti a norma dell'art. 445 del detto codice, fermo restando l'autonomo potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'Azione penale a carico di altri soggetti per reati eventualmente connessi con quelli per i quali si procede ovvero per ipotesi di concorso di altri soggetti in tali reati. (V mass n 155011; (V mass n 154636; (V mass n 152028; (V mass n 152062; (V mass n 151683, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)