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Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 16/11/1988 (Rv. 460568 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DI UN OSPEDALE PER I DANNI CAGIONATI AD UN AMMALATO DALLE PRESTAZIONI MEDICHE DEI SANITARI DIPENDENTI - NATURA - INTERVENTO OPERATORIO DI NON DIFFICILE ESECUZIONE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FINALI DEL PAZIENTE - RESPONSABILITÀ DELL'OSPEDALE - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OSPEDALE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460568-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DI UN OSPEDALE PER I DANNI CAGIONATI AD UN AMMALATO DALLE PRESTAZIONI MEDICHE DEI SANITARI DIPENDENTI - NATURA - INTERVENTO OPERATORIO DI NON DIFFICILE ESECUZIONE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FINALI DEL PAZIENTE - RESPONSABILITÀ DELL'OSPEDALE - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OSPEDALE - FATTISPECIE.*

In tema di danni cagionati ad un paziente da prestazioni mediche, nel campo chirurgico, quando l'intervento operatorio sia di difficile esecuzione (poiché richiede notevole abilità, implica la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischio), il paziente deve provare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del chirurgo, in modo preciso e specifico le modalità di esecuzione dell'atto e delle prestazioni post-operatorie. Diversamente, per l'intervento di non difficile esecuzione, ed il cui risultato sia peggiorativo delle condizioni iniziali del paziente, questo adempie l'Onere a suo carico provando solo che l'operazione era di facile esecuzione e che ne è derivato un risultato peggiorativo, dovendosi presumere l'inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del chirurgo, con la conseguenza che in tal caso spetta al professionista fornire la prova contraria, cioè che la prestazione era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del malato, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale. (nella specie, alla stregua del ribadito principio, la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva ravvisato nesso causale e colpa professionale con riguardo ad un'atrofia testicolare insorta a seguito della recisione del canale deferente avvenuta nel corso di un'operazione di ernia). (Conf 6141/78, mass n 395967).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)