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Sez. 3, Sentenza n. 6141 del 21/12/1978 (Rv. 395967 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA DI UN OSPEDALE PER I DANNI CAGIONATI AD UN AMMALATO DALLE PRESTAZIONI MEDICHE DEI SANITARI DIPENDENTI - NATURA - INTERVENTO OPERATORIO DI NON DIFFICILE ESECUZIONE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FINALI DEL PAZIENTE - RESPONSABILITA DELL'OSPEDALE - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OSPEDALE.*
Stato
decisa il 1978-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395967-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA DI UN OSPEDALE PER I DANNI CAGIONATI AD UN AMMALATO DALLE PRESTAZIONI MEDICHE DEI SANITARI DIPENDENTI - NATURA - INTERVENTO OPERATORIO DI NON DIFFICILE ESECUZIONE - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FINALI DEL PAZIENTE - RESPONSABILITA DELL'OSPEDALE - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'OSPEDALE.*

La responsabilita di un ente ospedaliero per i danni causati a un paziente dalle prestazioni mediche dei sanitari dipendenti e di natura contrattuale, poiche l'ente, obbligandosi ad eseguire le prestazioni, ha concluso col paziente un contratto d'opera intellettuale. Pertanto, nel settore chirurgico, quando l'intervento operatorio non sia di difficile esecuzione ed il risultato conseguitone sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, il cliente adempie l'Onere a suo carico provando che l'intervento operatorio era di facile esecuzione e che ne e conseguito un risultato peggiorativo, dovendosi presumere l'inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del chirurgo; spetta, poi, all'ente ospedaliero fornire la prova contraria, cioe che la prestazione professionale era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dall'esistenza di una particolare condizione fisica del cliente non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)