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Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 23/02/2000 (Rv. 534275 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Intervento chirurgico - Nesso di causalità tra la condotta del medico ospedaliero e l'evento dannoso - Prioritario onere della prova a carico del paziente - Fondamento - Art. 2697 cod. civ. - Mancato assolvimento - Conseguenze - Consenso del paziente e facilità o complessità dell' esecuzione dell' intervento - Accertamento - Superfluità - Rilevanza per il diverso, successivo profilo soggettivo della responsabilità del medico.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534275-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Per la sussistenza della responsabilità professionale del medico ospedaliero, a seguito di intervento chirurgico, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico. Pertanto, se il giudice del merito ritiene mancante tale prova, viene meno la necessità di accertare se vi sia prestazione del consenso da parte del paziente e se l'esecuzione dell'intervento sia facile e abituale, ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, perché tali accertamenti rilevano ai fini del profilo soggettivo, onere probatorio anch'esso spettante al paziente, ma successivo e diverso (in particolare nel primo caso è sufficiente che il paziente provi il peggioramento delle condizioni di salute, mentre il medico, per liberarsi dalla presunzione di colpa, deve dimostrare di aver eseguito la prestazione secondo la diligenza richiesta dall'art. 1176 cod. civ.; nel secondo caso è necessario che il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)