Sez. 3, Sentenza n. 5005 del 30/05/1996 (Rv. 497884 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità professionale del medico chirurgo - Prova della facilità di esecuzione dell'intervento richiesto fornita dal paziente - Prova dell'insussistenza di un difetto di diligenza determinante l'insuccesso dell'operazione - Onere probatorio - Incidenza sul professionista.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In materia di responsabilità professionale del medico - chirurgo, una volta provato dal paziente che l'intervento richiesto era di facile o routinaria esecuzione, incombe al professionista l'onere di provare - al fine di andare esente da responsabilità - che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)