Sez. 2, Sentenza n. 7362 del 09/08/1996 (Rv. 499106 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Inapplicabilità per le prestazioni in materia stragiudiziale - Decreto ingiuntivo relativo a prestazioni stragiudiziali - Opposizione del cliente - Decisione del giudice - Natura sostanziale di sentenza - Impugnabilità con l'appello.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Lo speciale procedimento di cui alla legge n. 794/42 non è applicabile per le prestazioni professionali di avvocato e procuratore in materia stragiudiziale. Pertanto, qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino prestazioni stragiudiziali e per il relativo pagamento sia stato dal giudice pronunciato decreto ingiuntivo, la decisione emessa dallo stesso giudice in ordine all'opposizione proposta dal cliente avverso l'ingiunzione ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, può essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 742 art. 28, Legge 13/06/1942 num. 742 art. 29, Legge 13/06/1942 num. 742 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)