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Sez. 5, Sentenza n. 1910 del 30/01/2007 (Rv. 596621 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Quote di ammortamento - Rilevanza - Requisiti - Effettiva iscrizione in bilancio per una determinata misura - Contrasto delle iscrizioni con le regole di redazione del bilancio stabilita dal codice civile - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596621-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di reddito d'impresa, le quote di ammortamento che rilevano (non solo sotto il profilo tributario) sono quelle in concreto iscritte in bilancio dalla società contribuente per ciascuno degli esercizi di competenza, fino a quando non si dimostri che la misura di tali iscrizioni contrasta con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa stabiliti dal codice civile, le cui regole di redazione del bilancio sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Cod. Civ. art. 2423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)