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Sez. 5, Sentenza n. 13684 del 24/06/2005 (Rv. 582288 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa, ai fini IVA, ai sensi della legge n. 413 del 1991 - Imposta - Determinazione - Cartella di pagamento - Notificazione - Termini - Prescrizione - ApplicabilitĂ  - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582288-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, in mancanza della previsione di uno specifico termine di decadenza - per sua natura eccezionale - per la notifica della cartella di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in forza di dichiarazione integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non versata, oltre che degli accessori di legge, trova applicazione, in linea di principio, il termine di prescrizione secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 2934 e seguenti cod. civ., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dalla scadenza del termine concesso al contribuente per il versamento dall'art. 51, sesto comma, della stessa legge n. 413 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 6, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)