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Sez. 5, Sentenza n. 18803 del 30/08/2006 (Rv. 592910 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Cartella di pagamento recante rettifica del computo degli interessi dovuti - Notificazione - Termine di decadenza ex art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005 - Applicabilità - Irrogazione delle sanzioni - Decadenza - Diversità di regime.
Stato
decisa il 2006-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592910-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale in materia di I.V.A., la legge n. 413 del 1991 non ha espressamente contemplato un termine di decadenza entro il quale l'ufficio deve portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria che apporta modifiche (nella specie, relative al computo degli interessi sulla rateizzazione della maggiore imposta dovuta) alla dichiarazione integrativa presentata a norma dell'art. 49 della citata legge. Conseguentemente, in tale evenienza deve ritenersi applicabile il termine di decadenza previsto in via generale, e, quindi, estensibile a tutte le imposte dovute a seguito di dichiarazioni del contribuente, di cui all'art. 1, comma 5 bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156. Pertanto, qualora si tratti di dichiarazione integrativa per IVA presentata entro il 31 dicembre 2001, la notificazione della cartella deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione medesima. Alla riscossione delle sanzioni per il ritardato pagamento dei ratei della maggiore imposta dovuta a seguito della medesima dichiarazione integrativa deve, invece, "ratione temporis", essere applicato il termine di decadenza espressamente previsto dall'art. 58, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (abrogato a decorrere dal 1° aprile 1998, ex art. 16 del d.lgs. n. 471 del 1997), riguardante l'irrogazione delle sanzioni conseguenti a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 6, Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)