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Sez. L, Sentenza n. 1848 del 13/05/1975 (Rv. 375517 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA MAGISTRATI - INAMMISSIBILITA - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - REGIME TRANSITORIO - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI TRA COLLEGIO E GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375517-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA MAGISTRATI - INAMMISSIBILITA - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - REGIME TRANSITORIO - RIPARTIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI TRA COLLEGIO E GIUDICE ISTRUTTORE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*

Sono estranee al concetto di Competenza, nel senso di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ, tutte le questioni che attengano alla sfera di ripartizione delle funzioni tra magistrati dello stesso ufficio, onde e inammissibile l'istanza di regolamento di Competenza relativa alla ripartizione delle funzioni tra collegio e giudice istruttore; e cio ancorche si tratti di accertare se, per effetto del regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art 20 della legge n 533 del 1973 spetti al collegio o, invece, al giudice istruttore in funzione di giudice unico di decidere una controversia in materia di lavoro. (V 1718/72, mass n 358625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)