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Sez. 3, Sentenza n. 7929 del 23/08/1997 (Rv. 507044 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione omessa dal giudice di primo grado - Spettanza della stessa alla Corte di Cassazione adita - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507044-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, indicandola genericamente come "opposizione a precetto", oppure non definendola in nessun altro modo, la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta di ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; e perciò spetta anche alla Corte di Cassazione adita con apposito ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)