Sez. 3, Sentenza n. 13116 del 27/12/1995 (Rv. 495213 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Natura - Opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione omessa dal giudice di primo grado - Spettanza alla Corte di Cassazione adita con il ricorso.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nella ipotesi, in cui il giudice di primo grado non abbia qualificato la opposizione da lui decisa, spetta alla Corte di Cassazione, adita con il ricorso, di individuarne la natura di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, poiché nel primo caso il ricorso è ammissibile, mentre nel secondo è inammissibile, giacché la sentenza avrebbe potuto essere impugnata solo con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)