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Sez. L, Sentenza n. 3846 del 03/05/1997 (Rv. 504060 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140 del 1985 - Sacerdoti secolari e ministri di culto titolari di pensioni erogate dal Fondo per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica - Spettanza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504060-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il beneficio della maggiorazione del trattamento pensionistico previsto dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140 a favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 336 (e successive modificazioni ed integrazioni) è applicabile anche alle pensioni erogate ai sacerdoti ed ai ministri di culto dal Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica, tenuto conto del rinvio (formale o non recettizio) operato dall'art. 27, comma primo, della legge 22 dicembre 1973 n. 903, ed atteso che l'iscrizione a tale Fondo (pur compatibile, ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge 22 dicembre 1973 n. 903 con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutiva di quest'ultima e che ne comportino l'esonero) rientra tra le iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni considerate, ai fini dell'operatività del beneficio, dal comma quarto dell'art. 6 della legge n. 140 del 1985. Ove peraltro la prestazione di attività sacerdotale, anziché avvenire in adempimento dei doveri connessi allo status di sacerdote e di religioso, nell'ambito dell'ordinamento di appartenenza e con l'intento, espresso o tacito, di gratuità, sia svolta, continuativamente ed in cambio di corrispettivo, alle dipendenze di un terzo, l'attribuzione della suddetta maggiorazione al soggetto iscritto al Fondo per il clero impedisce allo stesso la fruizione del medesimo beneficio sul secondo trattamento pensionistico connesso allo svolgimento dell'attività dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 art. 5 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 art. 27, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)