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Sez. L, Sentenza n. 4906 del 05/05/1995 (Rv. 492109 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Sacerdoti secolari e ministri di culto titolari di pensioni erogate dal Fondo per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica - Spettanza.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492109-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140 - in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336 del 1970, e successive modifiche e integrazioni, che non abbiano usufruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici di cui alla stessa legge n. 336 e successive modifiche e integrazioni - è applicabile alle pensioni erogate ai sacerdoti secolari ed ai ministri di culto dal Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica, tenuto conto del rinvio (formale o non recettizio) operato dall'art. 27, primo comma, della legge 22 dicembre 1973 n. 903 (istitutiva del Fondo di previdenza del clero) e atteso che l'iscrizione a tale Fondo (pur compatibile, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 903 del 1973, con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esonero) rientra fra le "iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni" considerate, ai fini dell'operatività del beneficio, dal comma quarto del citato art. 6.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 art. 5 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 art. 27, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)