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Sez. L, Sentenza n. 11577 del 07/11/1995 (Rv. 494569 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Sacerdoti secolari e ministri di culto titolari di pensioni erogate dal fondo per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica - Spettanza.
Stato
decisa il 1995-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494569-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La maggiorazione del trattamento pensionistico, prevista dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano fruito o non abbiano titolo per fruire, anche in parte, dei benefici previsti da quest'ultima legge e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile anche alle pensioni erogate ai sacerdoti secolari ed ai ministri di culto dal fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle religioni diverse dalla cattolica, tenuto conto del carattere formale (e non ricettizio) del rinvio operato dall'art. 27, primo comma, della legge n. 903 del 1973 (istitutiva del fondo di previdenza per il clero) - norma in base alla quale si applicano a tale fondo, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni dallo stesso erogate le esenzioni fiscali ed i privilegi (intesi come trattamenti di favore o benefici previsti per determinate categorie) stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - e considerato altresì che l'iscrizione a tale fondo, pur compatibile, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 903 del 1973, con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esonero, rientra tra le iscrizioni obbligatorie di lavoratori dipendenti ed autonomi o esercenti le libere professioni considerate ai fini dell'operatività del beneficio previsto dal quarto comma del citato art. 6.

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 art. 27, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 903 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)