Sez. L, Sentenza n. 721 del 16/02/1977 (Rv. 384302 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA PROMESSE - VENDITA DI AZIONI DI UNA SOCIETA - MANCATA GARANZIA DEL CAPITALE SOCIALE - PROMESSA DI SPECIFICA QUALITA DELLE AZIONI - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA PROMESSE - VENDITA DI AZIONI DI UNA SOCIETA - MANCATA GARANZIA DEL CAPITALE SOCIALE - PROMESSA DI SPECIFICA QUALITA DELLE AZIONI - ESCLUSIONE.*
Qualora, in un trasferimento a titolo oneroso di azioni di una societa, i contraenti concordino sul valore attuale delle azioni ma escludano ogni garanzia reciproca per il futuro, e, in particolare, l'alienante non assicuri l'esistenza di un determinato capitale sociale, non puo dirsi che sia stata promessa una specifica qualita delle azioni vendute, e percio non possono operare le garanzie dell'art 1497 cod civ. (V 1028/73, mass n 363456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)