Sez. 1, Sentenza n. 9067 del 29/08/1995 (Rv. 493761 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE | Azione di una società - Compravendita - Prezzo non corrispondente al loro effettivo valore - Annullamento della compravendita - Inammissibilità - Falsità del bilancio della società - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE
In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 cod. civ., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite, ex artt. 2423 e segg. cod. civ.) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono applicarsi gli artt. 2447 e 2448 n. 4 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)