Sez. 3, Sentenza n. 4964 del 06/06/1987 (Rv. 453586 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA IL CANONE CHE IL LOCATORE PERCEPISCE E QUELLO CHE PAGA QUALE CONDUTTORE DELL'APPARTAMENTO OVE ABITA - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DIFFERENZA TRA IL CANONE CHE IL LOCATORE PERCEPISCE E QUELLO CHE PAGA QUALE CONDUTTORE DELL'APPARTAMENTO OVE ABITA - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la differenza tra il canone che il locatore percepisce e quello che deve corrispondere quale conduttore dell'appartamento ove abita integra la necessità che legittima il recesso, sempreché, in relazione alle condizioni economiche del locatore stesso, siffatta differenza concreti una situazione di disagio. (Conf 777/86, mass n 444321; (Conf 4689/84, mass n 436592).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)