Sez. 3, Sentenza n. 4689 del 25/08/1984 (Rv. 436592 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE (SPROPORZIONE TRA CANONE CORRISPOSTO PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE OCCUPATO DAL LOCATORE E CANONE PERCEPITO DAL LOCATORE STESSO).*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE (SPROPORZIONE TRA CANONE CORRISPOSTO PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE OCCUPATO DAL LOCATORE E CANONE PERCEPITO DAL LOCATORE STESSO).*
La necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, a consentire il recesso del locatore - per la quale non si richiedono i requisiti di urgenza ed improrogabilità occorrenti sotto il vigore dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950 - sussiste ogniqualvolta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiano, sulla base di un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgersi dei rapporti familiari, umani e giuridici. Pertanto, detta necessità può essere integrata dal disavanzo tra quanto dovuto dal locatore per l'immobile a sua volta condotto in locazione e quanto dallo stesso percepito per quello di cui chiede il recesso se tale, in relazione alle sue concrete condizioni economiche, da incidere oggettivamente sul bilancio familiare. (nella specie, il S.C., in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la necessità in questione nella differenza di lire quarantacinquemila mensili, a carico del locatore, tra canone corrisposto e canone percepito, rapportata al suo modesto reddito). (V 2969/83, mass n 427879; (V 3011/82, mass n 420936; (V 549/82, mass n 418262).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)