Sez. 3, Sentenza n. 3399 del 09/05/1988 (Rv. 458769 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ IDONEA A CONSENTIRE IL RECESSO - ESTREMI - DISAVANZO TRA QUANTO DOVUTO DAL LOCATORE PER L'IMMOBILE DA LUI OVVERO DAL FIGLIO CONDOTTO IN LOCAZIONE E QUANTO DELLO STESSO LOCATORE RICEVUTO DEL PROPRIO INQUILINO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ IDONEA A CONSENTIRE IL RECESSO - ESTREMI - DISAVANZO TRA QUANTO DOVUTO DAL LOCATORE PER L'IMMOBILE DA LUI OVVERO DAL FIGLIO CONDOTTO IN LOCAZIONE E QUANTO DELLO STESSO LOCATORE RICEVUTO DEL PROPRIO INQUILINO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di locazione di immobili urbani, la necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, a consentire il recesso del locatore, sussiste ogni qualvolta si presentino particolari esigenze di carattere economico o personale che appaiono, sulla base di un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti familiari, umani e giuridici e, pertanto, può ravvisarsi nella differenza tra quanto dovuto dal locatore per l'immobile da lui a sua volta condotto in locazione e quanto dallo stesso percepito per quello di cui chiede il rilascio, ove in relazione alle concrete condizioni economiche sia tale da incidere oggettivamente sul bilancio familiare. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il locatore eserciti il recesso per la necessità abitativa del figlio, il quale conduca in locazione un appartamento pagando un canone sproporzionato rispetto a quello percepito dal genitore. (V 4964/87, mass n 453586; (V 1141/87, mass n 450704; (V 4689/84, mass n 436592).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)