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Sez. U, Ordinanza n. 10994 del 25/07/2002 (Rv. 556239 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Obbligazioni contrattuali - Art. 57 legge n. 218 del 1995 - Portata - Incidenza sulla giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556239-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nel prevedere che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili), è norma di diritto internazionale privato e, come tale, non regola la giurisdizione, ma, all'interno della giurisdizione italiana, è diretta ad individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato che presentino elementi di estraneità.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)