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Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 10/04/2003 (Rv. 562074 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Contratti con forma scritta "ad sustantiam" - Mancata produzione del documento negoziale in giudizio - Prova testimoniale - Inammissibilità - Limiti - Prova dell'esistenza del contratto come fatto storico - Ammissibilità - Fattispecie - Prova testimoniale relativa all'avvenuta conclusione di un preliminare di compravendita - Rilevanza - Prova dell'avvenuto trasferimento della detenzione del bene.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562074-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO

La mancata produzione in giudizio di un documento relativo ad un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad sustantiam non esclude che il contratto possa ugualmente aver rilievo in causa come fatto storico influente sulla decisione; le limitazioni poste dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un documento per il quale è richiesta la forma scritta ad sustantiam non valgono quando si tratta di dimostrare una circostanza attinente al negozio che non concerne la sua validità né tanto meno il suo contenuto, ma è egualmente rilevante ai fini della decisione come fatto storico (nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva dato ingresso ad una prova testimoniale concernente l'avvenuta conclusione di un preliminare di compravendita di un immobile, finalizzata non al riconoscere o meno alla parte i diritti derivanti da tale preliminare, ma a collocare nel tempo il trasferimento della detenzione del bene oggetto del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)