Sez. 2, Sentenza n. 3059 del 04/03/2002 (Rv. 552742 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO | Contratti con forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem - Documento smarrito da un terzo consegnatario - Mancanza di colpa - Necessità - Riferimento alla condotta del contraente interessato - Configurabilità .
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PERDITA DEL DOCUMENTO
Gli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. proc. civ. prevedono, come eccezione al divieto di prova testimoniale per i contratti rispetto ai quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", la perdita incolpevole del documento, che comprende anche il caso in cui il documento sia stato smarrito da un terzo pienamente affidabile, cui sia stato consegnato per ragioni apprezzabili; in tale ipotesi, la mancanza di colpa, richiesta dalle norme richiamate, deve riferirsi al soggetto contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)