Sez. 1, Sentenza n. 3162 del 23/09/1976 (Rv. 381940 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - NOZIONE - SPESE DETRAIBILI - SUSSISTENZA - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - CONFIGURABILITA - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - NOZIONE - SPESE DETRAIBILI - SUSSISTENZA - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - CONFIGURABILITA - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
Si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione delle commissioni tributarie, tutte le volte in cui, ai fini della sussistenza, dell'entita, della natura e della causa del reddito tassabile, l'accertamento sia limitato alla valutazione discrezionale di dati o di elementi di mero fatto, prescindendo da ogni indagine di diritto. L'accertamento di una spesa detraibile, involgendo esclusivamente la valutazione di elementi di fatto, da luogo ad una questione di estimazione semplice. (V 1271/71, mass n 351438).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)