Sez. L, Sentenza n. 3023 del 16/04/1988 (Rv. 458563 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICAZIONE, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA SOLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, CON RIGUARDO AL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI - LICEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICAZIONE, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA SOLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, CON RIGUARDO AL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI - LICEITÀ.*
Non incorre nella violazione dell'art. 2103 cod. civ., come modificato dall'art. 13 stat. Lavoratori - norma che prescrive che il datore di lavoro, ove intenda mutare le mansioni del lavoratore esercitando il suo jus variandi, debba rispettare l'equivalenza delle stesse, sia sotto l'aspetto qualitativo, che quantitativo - il datore di lavoro che, ferme rimanendo le mansioni del lavoratore, adotti direttive in ordine all'organizzazione aziendale, con riguardo al controllo dell'esecuzione e della disciplina delle prestazioni lavorative del dipendente, restando dette direttive non sindacabili, salvo che siano di impossibile esecuzione od illecite perché in contrasto con norme poste a tutela dei lavoratori. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la violazione dell'art. 2103 cit. In un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva introdotto un controllo preventivo delle spese sostenute dal lavoratore nell'interesse della produzione, in sostituzione del precedente controllo successivo). (V 3295/87, mass n 452353; (V 1667/86, mass n 445010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)