Sez. 1, Sentenza n. 12941 del 05/09/2003 (Rv. 566565 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Preliminare di vendita da parte del socio prenotatario ed assegnazione dell'alloggio al terzo promissario acquirente da parte della cooperativa - Nullità dei relativi contratti - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE
Il contratto con il quale il socio prenotatario di una cooperativa edilizia, fruente del concorso o del contributo statale, si impegni a stipulare, con il terzo promissario acquirente, l'atto di trasferimento dell'alloggio, e il successivo contratto con il quale la cooperativa assegni il bene al terzo medesimo, sono nulli, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., perché costituenti lo strumento con cui si realizza la violazione della norma imperativa contenuta nel secondo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la quale, al fine di impedire atti speculativi e di garantire il perseguimento dello scopo della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, vieta l'alienazione prima del decorso di dieci anni dalla data della assegnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 111, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)