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Sez. 6, Sentenza n. 1616 del 16/04/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204847 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio | Mercimonio riferito a specifici atti formali - Necessità - Esclusione - Condotta di sistematico favoritismo, in genere - Sufficienza - Corruzione incidente sull'attività giudiziaria - Sostituzione degli scopi del mercimonio alle finalità istituzionali - Fattispecie: corruzione del dirigente di un ufficio giudiziario romano - Condizionamento dell'attività funzionale agli interessi economici di un gruppo imprenditoriale.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204847-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio

L'ipotesi delittuosa della corruzione si attua non solo con riferimento a fatti di mercimonio dei doveri dell'ufficio per atti squisitamente formali, ma anche alla condotta, in genere, di sistematico e generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale. Pertanto, quando la corruzione investa i doveri di un'organizzazione professionale, come quella giudiziaria, cui sono affidate, attraverso le decisioni, scelte di valore, si realizza l'abdicazione alle finalità istituzionali e la formazione di una subcultura che sostituisce quelle finalità con gli scopi illeciti posti a base del mercimonio dell'ufficio. (Fattispecie ex art. 319 cod. pen., a carico del dirigente di un ufficio giudiziario romano, caratterizzata dal condizionamento dell'attività funzionale agli interessi di un determinato gruppo imprenditoriale, attraverso collegamenti anomali con i suoi componenti e promesse di intervento sugli altri appartenenti all'ufficio). (Conf. sez. 6, 23 maggio 1996, n. 1617, ric. Pacifico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)