Sez. 6, Sentenza n. 1972 del 16/05/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 210048 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO | Atto dell'ufficio - Specifica individuazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO
In tema di corruzione propria antecedente, poiché dal momento consumativo del delitto esula l'effettivo compimento dell'atto, tanto che il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) non faccia seguire all'accettazione della promessa o alla ricezione del denaro o di altra utilità l'atto che si è impegnato a compiere, la mancata individuazione, in concreto, del singolo atto o comportamento, che avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale contro i doveri del proprio ufficio, non fa venir meno il delitto, qualora si accerti che la consegna del denaro o di altra utilità (ovvero l'accettazione della relativa promessa) venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e al fine di compensarne i favori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)