Sez. 1, Sentenza n. 3156 del 22/11/1973 (Rv. 366946 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA A PREZZO SIMULATO - CORRESPONSIONE EFFETTIVA DI UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO INDICATO NEL CONTRATTO - PROVA - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA A PREZZO SIMULATO - CORRESPONSIONE EFFETTIVA DI UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO INDICATO NEL CONTRATTO - PROVA - INAMMISSIBILITA.*
Ai fini della sussistenza della notevole sproporzione richiesta dall'art 67, primo comma n 1 della legge fallimentare per la revoca degli Atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la simulazione del prezzo di una vendita non puo essere opposta al curatore del fallimento, il quale e terzo rispetto ai negozi conclusi dal fallito. Pertanto, chi abbia acquistato il bene dall'imprenditore poi fallito, non puo provare che il prezzo pattuito sia stato superiore a quello risultante dal contratto. (Conf 2653/72, mass n 360237; 3/70, mass n 344590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)