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Sez. 1, Sentenza n. 311 del 27/01/1975 (Rv. 373543 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COMPRAVENDITA - SIMULAZIONE DI UN PREZZO INFERIORE - INOPPONIBILITA AL CURATORE.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373543-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - COMPRAVENDITA - SIMULAZIONE DI UN PREZZO INFERIORE - INOPPONIBILITA AL CURATORE.*

La simulazione della clausola con la quale, in un contratto di vendita, e stato dichiarato un prezzo inferiore a quello realmente pagato, non puo essere fatta valere contro il curatore del fallimento, che agisca in revocatoria a norma dell'art 67, primo comma, n 1, legge fallimentare, per contestare la notevole sproporzione tra le prestazioni corrispettive, in quanto l'obbligazione di pagamento del prezzo, nella misura convenuta, costituisce un effetto del contratto di vendita, la cui Mancanza, o la cui diversita dall'effetto reale, e inopponibile ai terzi e, quindi, al curatore che, quale organo dell'ufficio fallimentare, e terzo rispetto ai contraenti. (Conf 3323/73, mass n 367223; 3156/73, mass n 366946).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)