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Sez. 1, Sentenza n. 2578 del 20/06/1977 (Rv. 386282 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE - SIMULAZIONE RELATIVA DEL PREZZO - OPPONIBILITA AL FALLIMENTO DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE PROPOSTA PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGARE LA PARTE OCCULTATA DEL PREZZO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386282-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE - SIMULAZIONE RELATIVA DEL PREZZO - OPPONIBILITA AL FALLIMENTO DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE PROPOSTA PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGARE LA PARTE OCCULTATA DEL PREZZO - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*

La simulazione relativa del prezzo di vendita di un immobile non e opponibile al fallimento del compratore, quale mezzo al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della obbligazione di pagare la parte occultata del prezzo medesimo. In tale situazione, infatti, trova applicazione l'art 1416 primo comma cod civ, in quanto il curatore si colloca nella stessa posizione dei creditori in buona fede dell'acquirente, 'titolare apparentè, in forza del pignoramento generale dei beni del fallito ex lege. Detto principio non soffre deroga nell'ipotesi in cui l'Azione di risoluzione sia stata iniziata, con trascrizione della relativa domanda, prima della dichiarazione di fallimento, perche, anche in tale caso, a causa della precisata inopponibilita della simulazione, l'impossibilita di accertare la simulazione del prezzo, e, quindi, il dedotto inadempimento, non consente di beneficiare degli effetti retroattivi della risoluzione, con un'affermazione della spettanza del bene al venditore in epoca anteriore all'instaurarsi della procedura concorsuale. (V 1216/77, mass n 384886; (V 311/75, mass n 373543; (V 3323/73, mass n 367223; (V 3156/73, mass n 366946).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)