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Sez. 1, Sentenza n. 1216 del 29/03/1977 (Rv. 384886 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI -AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SIMULAZIONE DEL PREZZO IN UNA COMPRAVENDITA ANTERIORE AL FALLIMENTO DEL VENDITORE ED INDICAZIONE DI UN PREZZO SUPERIORE IN UNA CONTRODICHIARAZIONE - OPPONIBILITA DEL PREZZO EFFETTIVO AL CURATORE CHE AGISCA IN REVOCATORIA - EFFETTIVO AMMONTARE DEL PREZZO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE SOMME ULTERIORI PERCEPITE DAL VENDITORE E RISULTANTI DA DOCUMENTI AVENTI DATA CERTA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384886-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI -AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SIMULAZIONE DEL PREZZO IN UNA COMPRAVENDITA ANTERIORE AL FALLIMENTO DEL VENDITORE ED INDICAZIONE DI UN PREZZO SUPERIORE IN UNA CONTRODICHIARAZIONE - OPPONIBILITA DEL PREZZO EFFETTIVO AL CURATORE CHE AGISCA IN REVOCATORIA - EFFETTIVO AMMONTARE DEL PREZZO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLE SOMME ULTERIORI PERCEPITE DAL VENDITORE E RISULTANTI DA DOCUMENTI AVENTI DATA CERTA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - AMMISSIBILITA.*

Gli artt 1415 e 1416 cod civ, sull'inopponibilita della simulazione ai terzi, regolano le sole ipotesi di simulazione assoluta o di simulazione relativa per interposizione fittizia, disponendo che tale simulazione non e opponibile ai soli terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, nonche ai creditori del medesimo che in buona fede abbiano compiuto Atti esecutivi sul bene oggetto del contratto simulato. Pertanto, nel caso di simulazione relativa di un contratto di vendita per un prezzo inferiore a quello effettivo indicato in una controdichiarazione, avente data anteriore al fallimento del venditore, le suddette norme non sono invocabili al fine di escludere la opponibilita del prezzo effettivo al curatore del fallimento medesimo che agisca in revocatoria contro il suddetto contratto a norma dell'art 67 n 1 legge fallimentare. Ne e a tal fine invocabile il principio dell'apparenza che nel nostro ordinamento non ha portata generale, ma opera in via eccezionale, a tutela dei soli terzi che facendo affidamento sull'effettivita di un negozio apparente abbiano posto in essere Atti giuridici che verrebbero travolti dal venir meno di quel negozio. Dall'opponibilita alla curatela della simulazione relativa all'ammontare del prezzo e dalla finalita dell'Azione revocatoria di cui alla citata norma, consistente nel reprimere l'ingiusto profitto realizzato ai danni dell'imprenditore insolvente, consegue che l'effettivo ammontare del prezzo puo essere individuato, nei confronti della curatela del fallimento del venditore, con riferimento non soltanto alla somma indicata nella controdichiarazione, ma anche alle somme ulteriori percepite dal venditore a titolo di corrispettivo, purche risultanti, a norma degli artt 1417, 2704 e 2722 cod civ da documenti aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. (contra 311/75, mass n 373543; (contra 3323/73, mass n 367223; (contra 3156/73, mass n 366946; (contra 2653/72, mass n 360237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)