Sez. L, Sentenza n. 5250 del 05/08/1983 (Rv. 430133 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro, in primo grado, l'esibizione di documenti, successivamente alla fase di Costituzione, è soggetta agli stessi limiti ed allo stesso giudizio di ammissibilità da parte del giudice, stabiliti per i mezzi di prova orale, mentre tale equiparazione è meno rigorosa in appello, a proposito del quale l'art. 437 cod. proc. civ., sancendo il divieto di nuovi mezzi di prova, non fa cenno dei documenti la cui produzione, trattandosi di prova precostituite, è pertanto possibile in tale fase processuale. (V 837/83, mass n 425594; (V 5424/80, mass n 409298; (Conf 3048/81, mass n 413604).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)