Sez. 3, Sentenza n. 11563 del 25/07/2003 (Rv. 565443 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Autovettura provento di furto - Vendita all'asta pubblica in sede penale ex art. 48 disp. att. cod. proc. pen. abrogato - Aggiudicatario - Acquisto a titolo originario ex art. 922 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità art. 2919 cod. civ. - Esclusione - Opponibilità dell'acquisto dall'originario titolare - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
L'acquisto di un'autovettura all'asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall'acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922, cod. civ., e ad esso non è, quindi, applicabile l'art. 2919, cod. civ., sicché all'aggiudicatario è inopponibile l'acquisto a titolo particolare dall'originario proprietario. (Nella specie, nella vigenza del cod. proc. pen. abrogato, l'autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l'autovettura era stata venduta all'asta; la S.C., nell'enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell'acquisto rendeva inopponibile all'aggiudicatario l'acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell'indennizzo al proprietario del veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 922
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)