Sez. 3, Sentenza n. 7772 del 25/03/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154952 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 136 COD. PEN. - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI ALLA DISCIPLINA DEL RAGGUAGLIO FRA PENE DIVERSE - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI PENA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - RAGGUAGLIO TRA PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA - NECESSITÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 136 COD. PEN. - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI ALLA DISCIPLINA DEL RAGGUAGLIO FRA PENE DIVERSE - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI PENA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - RAGGUAGLIO TRA PENA DETENTIVA E PENA PECUNIARIA - NECESSITÀ.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen., pronunciata con sentenza n. 131 del 1979 della Corte costituzionale, non comporta l'automatica derivata incostituzionalità dell'art. 163 cod. pen.. ai fini della concessione del beneficio si deve pertanto continuare a tenere conto della pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, secondo le Disposizioni del citato art. 163, il quale dispone che la sospensione condizionale può concedersi allorché la pena pecuniaria convertita, secondo il criterio fissato dall'art. 135 cod. pen., priverebbe il condannato della libertà personale per un tempo superiore a due anni complessivi. (V mass n 154316; (Conf mass n 153241; (Conf mass n 151308; (Conf mass n 150434; (Conf mass n 148417; (Conf mass n 148370; (Conf mass n 147149; (Conf mass n 145878; (Conf mass n 145712; (Conf mass n 145367, S U sent 6407/80).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)