Sez. 1, Sentenza n. 3401 del 06/02/1981 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148417 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - LIMITI DI APPLICABILITA - IRROGAZIONE DI PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - PENA PECUNIARIA CHE ASTRATTAMENTE CONVERTITA SUPERI I PREDETTI LIMITI - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - LIMITI DI APPLICABILITA - IRROGAZIONE DI PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA - PENA PECUNIARIA CHE ASTRATTAMENTE CONVERTITA SUPERI I PREDETTI LIMITI - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di pena detentiva - non superiore ai limiti previsti dall'art 163 del codice penale - e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria, che astrattamente convertita ai sensi dell'art 135 del codice penale, priverebbe della liberta personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto articolo 163. (la Cassazione ha ribadito che dalla dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 136 cod pen e 586, quarto comma, cod proc pen, di cui alla sentenza n 131 del 1979 della Corte costituzionale, non e derivata l'incostituzionalita dell'art 163 cod pen nella parte in cui prevede che per la concedibilita della sospensione condizionale della pena debba tenersi conto anche della pena pecuniaria). (Conf sez un 12 aprile 1980, leopardi e grande, mass n 145367).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)