Sez. L, Sentenza n. 9136 del 10/12/1987 (Rv. 456377 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER STRAORDINARIO DI TURNO CORRISPOSTO IN MISURA FORFETTARIA, FISSA E CONTINUATIVA - COMPUTABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER STRAORDINARIO DI TURNO CORRISPOSTO IN MISURA FORFETTARIA, FISSA E CONTINUATIVA - COMPUTABILITÀ.*
I compensi per lavoro straordinario - che di regola, per la loro transitorietà e mera eventualità, non costituiscono elementi integrativi della retribuzione computabili ai fini degli emolumenti che a quest'ultima debbono essere riferiti (come, ex art. 2121 cod. civ., l'indennità di anzianità) - sono invece computabili agli stessi fini ove perdano i caratteri suindicati ed assumano, al contrario, quelli della continuità e della determinatezza (o determinabilità), anche soltanto di fatto e senza necessità di espresse pattuizioni, per effetto della costanza ed uniformità delle relative prestazioni, richieste dal datore di lavoro. Pertanto, il compenso per il cosiddetto straordinario di turno, corrisposto, al personale delle aziende di trasporto pubblico in regime di concessione, in misura forfettaria, fissa e continuativa - mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, va escluso della retribuzione pensionabile - è invece computabile (al pari delle mensilità aggiuntive) ai fini della Determinazione dell'indennità di buonuscita, dovendosi considerare il principio dell'onnicomprensività della retribuzione recepito in via generale in seno alla disciplina del cosiddetto "equo trattamento" di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148. (V 6244/85, mass n 443366; (V 5937/84, mass n 437597; (Conf 4006/84, mass n 435977, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)