Sez. L, Sentenza n. 5524 del 09/09/1986 (Rv. 448040 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI MALATTIE BREVI - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - RICORSO ALL'EQUITÀ - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI MALATTIE BREVI - COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - RICORSO ALL'EQUITÀ - CRITERI.*
In relazione ad una pluralità di malattie brevi del lavoratore, ed al fine della Determinazione del periodo di "comporto per sommatoria", oltre il quale è legittimo il recesso del datore di lavoro, qualora il giudice, difettando patti contrattuali, sia chiamato a far ricorso all'equità (equità di tipo integrativo, in quanto rivolta ad individuare la regola cui assoggettare il caso concreto), i termini del giudizio devono essere ricercati, anzitutto, nel concetto stesso di giustizia, insito nella legge naturale, e poi, gradatamente, nei principi costituzionali, nello spirito informatore della contrattazione collettiva, nelle Disposizioni del codice civile sul rapporto di lavoro, ed infine nella tradizione giuridica, quale elemento comprimario d'ermeneutica legislativa (ai sensi dell'art. 12 primo comma delle preleggi). Detto prioritario concetto di giustizia, articolandosi nei principi di legalità e di uguaglianza, ed implicando una mediazione fra posizioni antinomiche non soltanto in base a parametri commutativi, comporta la necessità di una valutazione dei soggetti della vicenda e delle loro contrapposte esigenze, al fine di un contemperamento delle une con le altre, e quindi impone di considerare sia la situazione più debole del lavoratore, per la tutela della sua dignità d'individuo e di membro della collettività, sia la situazione del datore di lavoro, correlata ai connotati ed alle dimensioni della sua impresa, nonché alle caratteristiche del momento economico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)